1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 148, il comma 5 è sostituito dai seguenti:
«5. Per i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, nonché per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti inclusi nel territorio delle comunità montane, l'adesione al servizio idrico integrato è facoltativa. Ove il comune non aderisca, il nuovo soggetto gestore non subentra all'azienda speciale, all'ente o al consorzio pubblico esercente il servizio. I comuni di cui al presente comma possono, altresì, ritirare la propria adesione al servizio idrico integrato previo preavviso di sei mesi all'Autorità d'ambito.
5-bis. Sulle gestioni di cui al comma 5-bis l'Autorità d'ambito esercita funzioni di regolazione generale e di controllo, sulla base di un contratto di servizio»;
c) all'articolo 154 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«7-bis. Nella modulazione della tariffa sono previste specifiche agevolazioni per i comuni ricadenti nelle comunità montane, mediante l'applicazione di riduzioni nelle misure di seguito indicate:
a) comunità fino a 1.500 abitanti, 50 per cento;
b) comunità da 1.501 a 5.000 abitanti, 40 per cento;
c) comunità sopra i 5.000 abitanti, 30 per cento.
7-ter. I comuni di cui all'articolo 148, comma 5, applicano la riduzione di cui al comma 7-bis, lettera a), qualora aderiscano al servizio idrico integrato».
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.